LA SEPARAZIONE
La separazione è l’atto con cui i coniugi sospendono gli effetti civili del matrimonio in attesa di una riconciliazione o di un provvedimento di divorzio.
La separazione permette ai coniugi in crisi di:
- cessare la convivenza, quindi “abbandonare il tetto coniugale” ed interrompere l’obbligo di fedeltà;
- sciogliere la comunione legale dei beni.
E’ bene sapere che lo status di coniuge resta tale.
Le tipologie di separazione legale sono due:
- Giudiziale
- Consensuale
LA SEPARAZIONE CONSENSUALE
La separazione consensuale prevede la possibilità per i coniugi di separarsi di comune accordo
La separazione consensuale può esistere solamente se i due coniugi sono riusciti a stabilire un accordo su:
- situazione patrimoniale;
- assegno di mantenimento (per il coniuge più debole);
- affidamento dei figli (educazione, mantenimento, piano genitoriale);
- gestione degli animali domestici;
- beni mobili, preziosi ed ogni altra situazione da valutare.
Documenti per la separazione consensuale:
- estratto per riassuntodell’atto di matrimonio (si richiede presso lo Stato civile del Comune ove è stato celebrato il Matrimonio);
- certificato di residenza e stato di famiglia, anche contestuale, di entrambi i coniugi (non è possibile utilizzare l’autocertificazione);
- dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni di entrambi i coniugi;
- copia di un documento di identità di entrambi i coniugi;
- copia del codice fiscale di entrambi i coniugi.
MODALITÀ DELLA SEPARAZIONE CONSENSUALE:
- Ricorso al Presidente del Tribunale
- Negoziazione assistita
- Separazione dinanzi al sindaco
SEPARAZIONI CONSENSUALI: FAI DA TE POSSIBILI MA RISCHIOSE
In alcuni casi, le parti decidono di rivolgersi all’Avvocato dopo aver preso un accordo o di fare tutto da sole.
Il mio consiglio è quello di rivolgersi sempre ad un Avvocato esperto, anche se si va davanti al Sindaco e per valutare tutti gli interessi in gioco.
LA RICONCILIAZIONE È POSSIBILE?
Nulla impedisce ai coniugi separati di far cessare la separazione con la riconciliazione.
Nella pratica non sono stati considerati sufficienti a realizzare la riconciliazione.
Sono stati considerati sufficienti a realizzare la riconciliazione:
- la ripresa continuativa della convivenza in una nuova abitazione con l’esecuzione di lavori di ristrutturazione
- la ripresa continuativa della convivenza con ricevimento di amici e parenti.
Di per sé non sono idonei a dimostrare la riconciliazione:
- la consuetudine di riunirsi durante i fine settimana o in occasione delle vacanze
- l’assistenza prestata al coniuge separato malato con visite giornaliere
- la coabitazione nella stessa casa
- le visite agli amici comuni.
Avv. Maria Pia Capozza
Esperta in diritto canonico matrimoniale, penale, patrimoniale
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