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DDL Bigenitorialità: cosa chiede l’Europa, cosa fanno gli altri Paesi, cosa dice la scienza

Come è noto il del DDL n. 735, meglio noto come DDL Pillon ha suscitato un acceso dibattito e ne sono conseguiti confronti, sia pubblici che privati.
Chi scrive ritiene fornire il più possibile una informazione corretta serva a contribuire al dibattito su tale riforma, mettendo in condizione il lettore di formarsi una propria opinione sulla base il più possibile neutra in base alle conoscenze attualmente in nostro possesso.
Il DDL è preceduto dalla relazione dei promotori firmatari. In questa sede si vuole porre l’attenzione su tre punti che si reputano fondamentali per comprendere l’approccio innovativo del progetto di riforma.

1. La Risoluzione n. 2079/20158 del Consiglio D’europa

Il Consiglio d’Europa, istituzione sovranazionale che non va confusa con gli organi dell’Unione Europea, alla quale è estranea, ha adottato nel 2015 la Risoluzione n. 2079 sull’uguaglianza e la corresponsabilità paternale. La risoluzione prende lo spunto da due rapporti interni (il n. 13870 della Commissione sull’uguaglianza e la non-discriminazione e il n. 13896 della Commissione degli affari sociali, della salute e dello sviluppo sostenibile) che è bene leggere, in quanto riportano l’esito di ricerche e studi sullo stato delle relazioni genitori-figli all’interno o all’esito di una procedura di separazione o divorzio.

Il Consiglio d’Europa, dunque, richiama il suo impegno a promuovere l’uguaglianza tra uomo e donna e, nello specifico, tra genitori, valorizzando il più possibile la vicinanza di tempo e di relazione tra i figli e ogni loro genitore. Importante l’affermazione contenuta nella risoluzione secondo cui (cfr. punto 2)

The fact is, however, that fathers are sometimes faced with laws, practices and prejudices which can cause them to be deprived of sustained relationships with their children
(traduz.: “appare evidente che i padri si trovino a volte di fronte a leggi, pratiche e pregiudizi che possono arrivare a privarli della relazione con i loro figli”).

Al riguardo, la Risoluzione afferma espressamente (cfr. punto 4) che

developing shared parental responsibility helps to transcend gender stereotypes about the roles of women and men within the family and is merely a reflection of the sociological changes that have taken place over the past fifty years in terms of how the private and family sphere is organised
(traduz: “lo sviluppo della corresponsabilità parentale contribuisca a liberarsi dagli stereotipi di genere che riguardano i ruoli assegnati alla donna e all’uomo in seno alla famiglia e non fa che riflettere l’evoluzione sociologica rilevata negli ultimi 50 anni in materia di organizzazione della sfera privata e familiare”)

Da tali considerazioni  ne consegue l’invito agli Stati aderenti a, tra le altre cose:

  • introdurre nelle proprie legislazioni il principio della “shared residence (ossia il principio secondo cui il minore debba vivere tempi più o meno uguali con entrambi i genitori), limitando le eccezioni ai casi di abuso o negligenza o violenza domestica;
  • riconoscere il diritto del bambino di essere ascoltato per tutte le questioni che lo riguardano;
  • incoraggiare la mediazione all’interno delle procedure giudiziarie in materia familiare, istituendo un incontro informativo obbligatorio al fine di sensibilizzare i genitori tra l’altro sulla residenza alternata come strumento per il bene del minore;
  • incoraggiare l’elaborazione di parenting plans (piani parentali) da parte dei genitori che si separano o divorziano.

Il DDL Pillon si inserisce nel solco di tale invito e bisogna verificare se ed in che misura sia ritenuto strumento adeguato di recepimento di tali direttive.

3. Quali sono le esperienze degli altri paesi?

Nelle premesse vengono richiamati alcuni dati statistici e i risultati delle ricerche scientifiche.
Quanto ai dati statistici, non è una novità per gli addetti ai lavori che la concreta applicazione dell’affido condiviso (previsto dalla Legge n. 54 del 2006) abbia contemplato un numero limitatissimo di:

  • affido con tempi paritetici, intorno al 1-2% rispetto al 20% del Belgio, al 25% del Quebec, al 28% della Svezia;
  • affido materialmente condiviso (il minore trascorre almeno 1/3 del tempo con il genitore non affidatario), intorno al 3-4% rispetto al 30% del Belgio e del Quebec, al 40% della Svezia; mentre di gran lunga la maggioranza sono i casi di affido materialmente esclusivo (il minore trascorre tutto o quasi il tempo con il genitore affidatario, che affronta le relative spese), oltre il 90%, rispetto al 50% del Belgio, al 40% del Quebec e al 30% della Svezia. I dati sono certo riferibili a Paesi con culture e tradizioni ben diverse dall’Italia, sul punto occorre verificare se e in quale misura tali esperienze siano pienamente “trascrivibili” nel nostro Paese.

4. I risultati delle recenti ricerche scientifiche

Ancora più interessanti sono gli apporti delle scienze umanistiche, psicologiche, sociologiche e persino cliniche, che sembrano supportare l’idea che un affido paritetico produca a lungo termine risultati positivi per il minore rispetto all’affido esclusivo ad uno solo dei coniugi. Sul punto si devono richiamare soprattutto gli studi del Dr. Carlo Giulio Vezzetti, pediatra e trai massimi esperti europei in tema di affido condiviso: in questo video si può vedere un suo intervento al Congresso EFCAP tenutosi a Venezia nel 2018, che riassume le sue ricerche.
Queste ultime sostanzialmente affermano quanto segue:

  • la childhood adversity” (alienazione parentale), ossia il progressivo allontanamento del minore dal genitore non affidatario come conseguenza della separazione o divorzio (in occidente oltre il 30% dei minori), ha impressionanti conseguenze negative sulla salute psichica e finanche fisica, anche dopo decenni;
  • gli esiti dell’affido materialmente condiviso nei Paesi europei, tra i quali la Spagna (Paese per tradizione culturale ed economica simile al nostro), sono nell’ottica di un maggior benessere dei minori coinvolti;
  • i Paesi che hanno introdotto strumenti di affido materialmente condiviso, o paritario, hanno visto decrescere in modo importante ed entro poco tempo i fenomeni di alienazione parentale;
  • l’introduzione di tali strumenti ha visto anche la diminuzione del conflitto genitoriale e persino delle violenze di genere;
  • l’affido materialmente condiviso si è rivelata scelta praticabile e preferibile anche in età prescolare, ossia quando il minore ha meno di 3 anni (in tal senso, si stanno rivedendo quelle conclusioni che vedono nella madre un ruolo preminente nella cura del minore neonato);
  • inapplicabilità di tali modelli alle ipotesi di violenza in famiglia, di rifiuto di cure da parte di un genitore, di impedimenti esterni (lontananza del genitore non affidatario, inadeguatezza logistica, ecc.)

Gli studi in questione sono stati pubblicati su riviste specializzate peer-review e stanno modificando l’approccio degli Stati europei, e non solo, verso la gestione del minore all’interno di una procedura di separazione o divorzio.
A parere di chi scrive, un approccio scientifico e scevro da ogni pregiudizio nei confronti di un progetto di riforma deve fondarsi sui dati reali e sulla comparazione con le esperienze positive di altri Stati. Evidente la necessità di esaminare con prudenza le pratiche normative di Nazioni con substrato culturale ed economico differente dal nostro; altrettanto evidente la necessità di un’apertura mentale e normativa verso prassi che si propongono di migliorare il benessere psico-fisico dei minori coinvolti nelle procedure di separazione o divorzio dei loro genitori.
*****

Fonti:
Disegno di legge n. 735 “Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità” (DDL Pillon)Risoluzione n. 2079/2015 del Consiglio d’Europa sull’uguaglianza e la corresponsabilità paternale
Rapporto n. 13870 della Commissione per l’uguaglianza e la non-discriminazione del Consiglio d’Europa
Rapporto n. 13896 della Commissione per le questioni sociali, per la salute e per lo sviluppo responsabile del Consiglio d’Europa
Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei minori del 1996
Legge 8 febbraio 2006 n. 54 sull’affido condiviso
Intervento del Dr. Carlo Giulio Vezzetti al Congresso EFCAP tenutosi a Venezia nel 2018
*L’ avv. Marco Ciamei cura un blog indipendente apolitico e apartitico.

2 COMMENTI

  1. Il DDL pillon è soltanto una battaglia contro le donne. Non si tiene conto dello stato psicologico dei bambini, non si tiene conto della violenza assistita…..ciò non si pensa al minore ma solo all’egoismo genitoriale.

    • Purtroppo troppe donne, mamme, credono di poter escludere i padri dall’educazione e le relazioni affettivi con i loro figli, senza considerare l’importanza che ha per un bambino rapportarsi al proprio padre. La maggior parte degli uomini che si separano non sono quei mostri che si vuole fare credere. Anzi direi che molte mamme, una volta raggiunto l’obiettivo di sbarazzarsi del loro partner, gestiscono l’educazione dei bambini in modo isterico e violento, causando ai figli danni psicologici irreparabili.

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