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Esm: siamo di fronte ad una nuova dittatura?

Foto CC di rockcohen

di Francesca Lippi
 

Il premier, in questi giorni ha detto che l’euro è una moneta che non ha convinto nessuno. Euroscetticismo? Chissà. L’opinione pubblica sembra dividersi fra coloro pro-unione e quelli contro. Teoricamente un’Europa unita e forte porterebbe un gran vantaggio nell’era della globalizzazione. Ma cosa accade quando questo legame è meramente economico invece che socio-politico? Che cosa fare quando certe decisioni vengono imposte dall’alto facendo sembrare il popolo molto poco sovrano? È possibile che possano esistere soggetti esterni e sovranazionali che decidono delle sorti di Stati che –teoricamente- dovrebbero godere di sovranità? A quanto pare sì.

L’Unione europea ha pensato a una novità al fine di salvare la moneta unica e la sua stabilità: stranamente, però, la novella è passata in sordina. Il 23 marzo 2011, infatti, il Parlamento europeo ha approvato alcune «necessarie modifiche al Trattato» al fine di creare un «Meccanismo di stabilità» europeo, l’Esm. Gli internauti europei parlano online del pericolo imminente del nuovo «dittatore europeo» o la nuova «unione del debito». Staranno esagerando?

Sul sito dell’Europarlamento, si legge che questo – al 23 marzo di quest’anno- si è «espresso a favore di una serie di modifiche al Trattato Ue indispensabili alla creazione del Meccanismo europeo di stabilità per la zona Euro». Nell’articolo, è riportato che gli eurodeputati, pur approvando la creazione del meccanismo di stabilità, ne avrebbero criticato «nel metodo la proposta originale del Consiglio europeo», costringendo i due correlatori Elmar Brok (Ppe, De) e l’italiano Roberto Gualtieri (S&D) a condurre i negoziati con le altre istituzioni per assicurare un esito positivo della votazione. Quest’ultimo specificava che il Parlamento avrebbe presentato un testo ben bilanciato e centrato sugli elementi essenziali, e descriveva il futuro strumento come «un vagone intergovernativo su un treno istituzionale». Ma a cosa serve, nello specifico, questo “nuovo strumento” e perché alcuni sono allarmati?

Sul sito del Consiglio Europeo è possibile reperire il documento –unicamente in inglese- che spiega cosa sia questo Meccanismo Europeo di  Stabilità e cosa comporterà agli stati dell’unione. Il trattato che istituisce il l’Esm è stato stipulato tra Belgio, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Slovenia, Slovacchia e Finlandia. Lo scopo dovrebbe essere niente altro che «garantire la stabilità finanziaria dell’area dell’euro».

Il 25 marzo 2011, il Consiglio europeo ha adottato la decisione 2011/199/EU che modificherebbe l’articolo 136 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea per quanto riguarda la stabilità della moneta unica per gli Stati membri aggiungendo al paragrafo che «Gli Stati membri la cui moneta è l’euro possono istituire un meccanismo di stabilità da attivare, qualora ritenuto indispensabile per salvaguardare la stabilità della zona euro nel suo compless ». E poi: «il quadro macroeconomico degli squilibri e le regole di governance economica dell’Unione europea, devono rimanere la prima linea di difesa contro la crisi di fiducia che rischia di compromettere la stabilità della zona euro nel suo complesso». Fin qui nulla di preoccupante.

Più recentemente, il 20 giugno 2011, i rappresentanti degli Stati membri dell’Unione europea avrebbero autorizzato, oltre all’istituzione dell’Esm, anche la Commissione europea la Banca Centrale Europea di svolgere i compiti previsti nel trattato stesso. Dunque, il Meccanismo di stabilità starà in mano non solo alla Commissione europea, ma anche alla Bce. Non solo: andando avanti nella lettura salta subito all’occhio che «L’Esm collaborerà a stretto contatto con il Fondo Monetario Internazionale nel fornire assistenza finanziaria».

L’Esm avrà un capitale iniziale di ben 700 miliardi di euro «divisi in sette milioni di azioni, del valore nominale di 100.000 euro ciascuno, che saranno disponibili per la sottoscrizione secondo lo schema contributo iniziale di cui all’articolo 11 e calcolato in conformità dell’allegato I». A questo si aggiunga che gli «Stati membri dell’area euro potranno essere equiparati a creditori dell’Esm», il quale sarà dotato di un direttore amministrativo che avrà libertà di richiedere tempestivamente i pagamenti «per evitare che l’Esm vada in default». Di conseguenza, «i membri Esm si impegneranno irrevocabilmente ed incondizionatamente a versare su richiesta qualsiasi somma di capitale richiesta loro dal direttore amministrativo» e «tale somma dovrà essere pagato entro sette giorni dal ricevimento della richiesta stessa».

Non solo: i 700 miliardi di euro, non sembrano altro che una posta iniziale. Infatti, all’articolo 10 del trattato è riportato che «il consiglio di amministrazione esamina regolarmente e almeno ogni cinque anni il volume di prestito massimo e l’adeguatezza del capitale sociale autorizzato dell’Esm. Di conseguenza, esso potrà decidere se modificare lo stock di capitale autorizzato».

Non solo: «Le nuove azioni sono assegnate ai membri Esm secondo il criterio di ripartizione di cui all’articolo 11 e all’allegato I». Ma cosa c’è all’allegato I, così tanto passibile di modifica?  Niente altro che il contributo fondamentale dell’Esm, che per l’Italia ammonterebbe al 17,9137 per cento del totale, corrispondente (come si legge nell’Allegato II) a ben 125.395.900.000 euro iniziali. E visto che l’Esm può man mano chiedere sempre più soldi, senza alcuna limitazione e senza alcuna possibilità di remissione da parte degli Stati membri, questi dovranno versare le somme richieste –appunto- “incondizionatamente”.

Al peggio, però, non c’è mai fine. È importante sapere che il Meccanismo Europeo di Stabilità non sarà un fondo “salva-euro” e non potrà essere minimamente  paragonato ad altri strumenti come il Mesf e Fsfe meglio conosciuto come “fondo salva stati” (che a ben vedere un limite ce l’ha).

La differenza principale con gli altri “strumenti” risiederebbe nel fatto che l’Esm «ha piena personalità giuridica» , e «piena capacità giuridica» al fine di «acquisire ed alienare beni mobili e immobili; stare in giudizio, e stipulare un accordo di sede e / o protocolli necessari per garantire che il suo status giuridico e i suoi privilegi e le sue immunità sono riconosciute ed eseguite». Il risultato è che «L’Esm i suoi beni, i suoi finanziamenti e le sue risorse, ovunque si trovino e da chiunque siano detenute, godono dell’immunità da ogni forma di processo giudiziario», a meno che «l’Esm non rinunci espressamente alla sua immunità ai fini di eventuali procedimenti». Dunque, qualora non fosse risultato chiaro, all’articolo 30 si stabilisce definitivamente che « il Presidente del Consiglio dei governatori, i governatori, i governatori alternativi, i registi, i direttori che si alternano, così come il Direttore amministrativo e tutti gli altri membri dello staff, sono immuni da procedimenti legali in relazione ad atti da essi compiuti nella loro veste ufficiale e godono dell’inviolabilità per le loro carte e per i documenti ufficiali». Per blindare il Meccanismo di stabilità, nel trattato si specifica anche che i locali, gli archivi e tutti i documenti appartenenti all’Esm sono «inviolabili», come «la proprietà, il finanziamento e le attività dell’Esm sono, ovunque si trovino e chiunque li detenga, esenti da perquisizione, requisizione, confisca, espropriazione o qualunque altra forma di sequestro, prelievo o preclusione da parte di qualsiasi dirigente, azione giudiziaria, amministrativa o legislativa», dunque il Meccanismo europeo di stabilità è immune di fronte a qualsiasi tipo di tribunale, anche internazionale. Questo sì che può dirsi allarmante.

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